I prodotti derivati
Sono nei portafogli di almeno 250.000 aziende (fonte Confindustria), che li hanno sottoscritti su proposta delle banche essenzialmente a copertura del rischio di rialzo dei tassi di interesse. A fine del 2004 l’87% di questi contratti (fonte ABI) aveva però prodotto un risultato negativo per le aziende a causa di errate valutazioni e di costi impliciti elevati. E ad oggi le cose non sono migliorate.
Ma vediamo di capire meglio le caratteristiche di questi prodotti e quale deve essere il corretto criterio di approccio.
Stiamo parlando di opzioni, swap, future. Si tratta di contratti atipici di natura finanziaria dai quali derivano degli strumenti finanziari. E’ l’unico caso in cui tra il contratto e lo strumento finanziario che ne deriva non esiste alcuna possibilità di distinzione. Per loro natura questi tipi di contratti possono svolgere una funzione sia protettiva che speculativa.
I primi ad utilizzare i prodotti derivati furono gli olandesi, che nel 1700 nel commercio dei tulipani avevano la necessità di fissare il prezzo fino al momento della consegna della merce.
Se si eccettuano le opzioni, i contratti derivati hanno una caratteristica fondamentale: l’alea illimitata, dove per “alea” si intende, appunto il rischio. L’utilizzo di tali strumenti, pur essendo indubbiamente utile, ha pertanto la necessità di essere ben valutato ed inserito nelle logiche strategiche dell’azienda.
Il corretto criterio di approccio prima di arrivare a decidere se stipulare un prodotto derivato, deve necessariamente passare attraverso i seguenti punti:
- identificazione dei rischi;
- formalizzazione di una hedging policy aziendale (politica di copertura)
- verifica ex-ante della coerenza degli strumenti utilizzati con gli obiettivi
- verifica ex-post delle operazioni chiuse.
Il fatto che l’identificazione dei rischi sia al primo posto potrebbe sembrare banale, ma valutando le tipologie di contratti sottoscritti dalle aziende, si comprende come questa procedura sia fortemente deficitaria proprio su quest’aspetto. Come è possibile coprirsi da un rischio senza aver ben compreso quale sia il rischio da coprire? Perché se così non fosse non si comprenderebbe per quale motivo, a fronte del rischio di aumento del tasso del proprio mutuo con rata variabile, solitamente riferito all’euribor, anziché sottoscrivere dei prodotti derivarti sull’euribor si introducono altre variabili come i tassi in yen o in dollari. E sono proprio queste creatività finanziarie che stanno creando non pochi grattacapi. Ciliegina sulla torta, da inizio del 2005 tali prodotti, se riportano una valutazione negativa, devono comparire nella centrale rischi e, ai sensi del D.lgt. 394 del 30-12-03 approvato definitivamente il 1° aprile 2006, che recepisce la direttiva CE 65/2001, a partire dall’esercizio 2005, le società dovranno provvedere ad inserire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione tutte le informazioni relative al valore equo (fair value) degli strumenti finanziari, derivati compresi.
La sola indicazione del “fair value” (letteralmente “valore equo”) nella nota integrativa non è sufficiente in quanto le eventuali perdite relative allo strumento, di competenza dell’esercizio devono essere imputate nel conto economico. Questo fatto, tra l’altro, male si abbina alla prossima entrata in vigore (1 gennaio 2007) dell’accordo di Basilea 2, per il quale, la redditività aziendale è alla base per una buona valutazione dell’azienda (vedi articolo su Basilea 2).
Attenzione pertanto a sottoscrivere tali prodotti senza una adeguata preparazione, perché una volta sottoscritti possono produrre effetti non sempre desiderati.
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