Via libera al “piano casa” in Veneto
Si è concluso l’iter di approvazione del Piano Casa in Veneto. Il Consiglio regionale ha infatti dato il via libera ieri alla proposta di legge “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16” che integra, in alcuni punti, l’accordo Stato-Regioni del marzo scorso, prevedendo interventi a favore sia del residenziale che del produttivo.
L’obiettivo della legge è quello di rilanciare molti settori del comparto dell’edilizia, oggi fermi e dare risposte alle esigenze di molte famiglie venete.
Vediamo i punti salienti
Sostituzioni con premi fino al 50%
Il progetto di legge riguarda, in particolare, gli interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, mediante la demolizione e la ricostruzione, che sono ammessi con aumenti volumetrici fino al 40%, sia per il residenziale che per il produttivo in zona propria, solo però se realizzati con le tecniche costruttive di bioedilizia. Il 40% può inoltre essere elevato fino al 50% qualora gli interventi siano oggetto di un piano attuativo.
Ampliamenti del 20%
La legge veneta prevede, inoltre, la possibilità di ampliare del 20%, rispetto all’esistente, gli edifici residenziali e ad uso diverso, consentendo di realizzare tale ampliamento in aderenza oppure utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente. In determinate ipotesi è ammessa la realizzazione di un corpo edilizio separato, che comunque va considerato accessorio e pertinenziale rispetto al fabbricato principale.
Il ruolo dei Comuni e della Giunta
È stato chiarito il concetto di ristrutturazione edilizia – che ha creato alcuni problemi applicativi nel territorio regionale – e viene assegnata ai comuni la competenza a decidere sulla applicazione della legge. I comuni avranno tempo fino al 30 ottobre per deliberare se e con quali limiti applicare la normativa; nel caso in cui il termine decorra senza un provvedimento comunale espresso, la Giunta regionale, attraverso la nomina di un commissario, potrà far convocare il Consiglio comunale perché prenda le sue decisioni.
Ambito di applicazione
Nel silenzio del comune, la legge troverà comunque applicazione per tutte le zone del territorio, ma solo per la prima casa e con esclusione dei centri storici, degli edifici vincolati o soggetti a specifiche forme di tutela e per quelli che ricadono in aree di inedificabilità assoluta o in aree ad alta pericolosità idraulica.
Titoli edilizi
Per dare il via ai lavori non servirà più il permesso di costruire ma sarà sufficiente la DIA (Denuncia di Inizio Attività) corredata da una specifica documentazione; per la presentazione delle richieste sono previsti 24 mesi di tempo a partire dall’entrata in vigore della legge. Infine, gli interventi potranno essere realizzati anche in deroga ai piani regolatori e nel rispetto delle norme statali in materia di distanze. Il contributo di costruzione è ridotto del 60% solo per le prime case.
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13 luglio 2009 at 09:49